Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: scrittura privata

Una procedura aperta per l'appalto di lavori, le cui sedute sono state oggetto di verbalizzazione da parte dell'ufficiale rogante dell'ente, può concludersi con la stipula di una scrittura privata, come sembrerebbe dalla lettura dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, o deve ritenersi obbligatoria la stipula in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 95 e ss.del R.D. n. 827/1924?

Quali sono precisamente le differenze tra le modalità di stipula contrattuale denominate ordinativo di spesa (oppure lettera di ordinazione), scrittura privata, scrittura impegnativa ed obbligazione commerciale? Alcune di esse sono tra loro equivalenti e quindi sinonimi (Es.: scrittura privata e scrittura impegnativa)? Quando si deve utilizzare l'una anziché l'altra? Quali forme è possibile utilizzare sopra soglia e quali altre sotto soglia, sempre ovviamente in modalità elettronica al fine di ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 32 comma 14 del Codice? Tenente Colonnello Filippo STIVANI.